mercoledì 11 luglio 2012

COME USARE ART.39

L'art. 39  ha determinato un cambiamento significativo delle regole del rapporto distributivo,  riconoscendo agli Edicolanti una serie di importanti diritti e facoltà.

Riportiamo in dettaglio alcuni aspetti normativi fondamentali che ora regolano la nostra attività quotidiana. Ribadiamo che quanto è riportato è oggi “legge” non è quindi riconducibile ad un Accordo di  natura privatistica, per cui la distribuzione locale non può esimersi dai propri doveri.

Le aree distributive che dovessero aver difficoltà nel rendere la merce  potranno utilizzare gli allegati. Siamo a disposizione per approfondire ogni problema sul tema.

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

1) Ai sensi della lettera d-ter del nuovo art. 5 del D. Lgs. n. 170/2001, gli Edicolanti possono rendere, in compensazione, i prodotti ricevuti in conto vendita al fine di ridurre le anticipazioni finanziarie. Questa norma deve essere intesa nel senso di autorizzare le rese anticipate. Ad avviso dello SNAG - anche se la norma non lo prevede espressamente – tale facoltà dovrà essere esercitata tenendo conto del principio di parità di trattamento e con consapevolezza imprenditoriale, perché l’obbiettivo è quello di ridurre gli importi degli estratti conto, ma soprattutto di ottimizzare le forniture e massimizzare le vendite.
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